Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 26
Allo scopo di ripristinare l'efficienza della viabilita' rurale danneggiata dai terremoti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare un programma di sistemazione, ammodernamento e miglioramento della viabilita' interpoderale, vicinale e di comunicazione minore, soggetta a pubblico transito, assumendo a suo totale carico la spesa. La progettazione e l'esecuzione delle opere puo' essere affidata ai comuni, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilita' vicinale, all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ed alle cooperative di utenti stradali che abbiano adeguate attrezzature.