Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 15
Le opere di ripristino previste negli articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.
Le opere di ripristino previste negli articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.