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Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 · Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

((Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unita' immobiliari su altra area, con il contributo dello stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale)) . Passano altresi' a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprieta' degli enti ammessi al beneficio del trasferimento. Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilita' delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale. ((L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi e' disposta con ordinanza del sindaco)) . Sino alla data di tale passaggio, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedera' alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse. La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate e' a carico dello Stato.