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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 85

In KraftAmtlicher Text

Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 10 febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, numero 1176 , saranno iscritti nell'anno finanziario 1967. Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso. I mutui che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dell' articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218 , sono destinati per L. 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792 , e per il residuo importo di L. 105 miliardi e 250 milioni a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.