Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 84
((L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e' esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata)) . Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sulla entrata relativa alla giornata di spettacolo.