Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 33
((I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate, previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonche' per l'acquisto di immobili gia' esistenti e il loro adattamento ad uso industriale)) .