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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 32

In KraftAmtlicher Text

L'importo del Fondo di cui all'articolo precedente di lire 28 miliardi sara' conferito in ragione di L. 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 24.500.000.000 nell'anno finanziario

1967. ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 8 maggio 1967, n. 246 , convertito senza modificazioni dalla L. 7 luglio 1967, n. 513 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonche' su quelle a favore dei professionisti e privati di cui all' art. 32 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , e' aumentato di lire 35 miliardi. Tale maggiore importo sara' conferito in ragione di lire 1.500 milioni nel 1967; di lire 2 miliardi nel 1968; di lire 3.500 milioni nel 1969; di lire 5 miliardi nel 1970; di lire 7 miliardi nel 1971; di lire 6 miliardi nel 1972; di lire 5.500 milioni nel 1973 e di lire 4.500 milioni nel 1974".