Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 30
Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti (la tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.