Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 29
Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite: a) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli Istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'art. 28 del presente decreto; b) da un contributo dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1968.