Decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11 Art. 3
L'Ufficio provinciale del tesoro, provvede all'inoltro della istanza di cui all'articolo precedente all'Amministrazione centrale competente, rilasciando al pensionato un'attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito. L'attestazione predetta sara' corredata da un foglio a casellario, analogo a quello in uso per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sara' apposto il timbro a calendario.