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Decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11 · Decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11 — Disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni

Decreto-legge 25 gennaio 1952, n. 11 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Qualora per effetto delle alluvioni, sia avvenuta la distruzione o lo smarrimento del certificato d'iscrizione del quale i pensionati dello Stato sono provvisti, la motivata istanza da produrre all'Ufficio provinciali del tesoro, che ha in carico la partita, per l'emissione del duplicato, ai sensi dell'art. 384 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , firmata dal pensionato, deve essere autenticata da notaio ovvero dal sindaco. La firma del notaio o del sindaco deve essere legalizzata. Tanto la domanda quanto la legalizzazione sono esenti alle tasse di bollo e di concessione governativa.