Decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65 Art. 4
La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 3 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione. Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata una indennita' di mora del 6%. Detta indennita' e' ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.