Decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65 Art. 3
Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonche' sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione. A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantita' possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.