Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. · Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 — Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. (18G00039)

Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. Art. 7Trasferimento di nave non UE nei registri nazionali - Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2014/90/UE

Capo I Disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

1. Una nave non UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' marittima e' sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti certificati di sicurezza e sono conformi al presente decreto, nonche' recano la relativa marcatura di conformita' di cui all'articolo 8. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

2. Nel caso in cui l'equipaggiamento non rechi la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento e' equivalente al tipo conforme al presente decreto.

3. Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali.

4. L'equipaggiamento di cui al comma 2 e' sostituito in uno dei seguenti casi:

a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, non lo ritiene equivalente;

b) per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, il Ministero dello sviluppo economico non lo ritiene equivalente.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.

6. Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.