Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. Art. 6Libera circolazione - Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2014/90/UE
Capo I Disposizioni generali
1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o l'installazione a bordo di navi nazionali e di navi UE dell'equipaggiamento di cui all'articolo 4, comma 1, conforme ai requisiti del presente decreto e che reca la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8.
2. Alle navi nazionali dotate di equipaggiamento di cui al comma 1 sono rilasciati o rinnovati, a richiesta, i pertinenti certificati di sicurezza se l'equipaggiamento e' conforme ai requisiti del presente decreto.