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Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 · Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 — Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)

Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 Art. 24Tempi di conservazione dei campioni biologici

Sezione II Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA

In KraftAmtlicher Text

1. Il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto. Le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante.

2. Durante la fase che intercorre tra l'estrazione del DNA e la sua distruzione, le operazioni cui e' sottoposto il campione di DNA e la sua ubicazione a temperatura controllata in frigo o in congelatore devono essere registrati nel LIMS.

3. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva sono conservati per un periodo di otto anni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il laboratorio centrale. Di tale operazione e' redatto verbale. L'avvenuta distruzione e' comunicata per via telematica all'AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo all'esistenza di un precedente prelievo.