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Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 · Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 — Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)

Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 Art. 23Lettura ed interpretazione del profilo di DNA

Capo IV Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA Sezione I Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici

In KraftAmtlicher Text

1. La determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di software dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.

2. Per una corretta assegnazione allelica devono essere seguiti i seguenti criteri minimi standard:

a) ogni corsa elettroforetica deve avere almeno un ladder allelico;

b) in ogni corsa elettroforetica a ciascun campione di PCR deve essere associato uno standard interno di peso molecolare noto;

c) l'assegnazione degli alleli di un profilo del DNA puo' essere fatta solo se tutti i picchi dello standard di cui alla lettera b) sono stati correttamente assegnati;

d) l'assegnazione degli alleli di ciascun profilo del DNA viene effettuata mediante software specifici;

e) l'interpretazione del profilo del DNA deve essere effettuata da due persone distinte o dalla stessa persona in due momenti diversi;

f) i picchi denominati «stutter» devono avere una altezza media non superiore al valore percentuale stabilito dalla validazione del kit commerciale utilizzato per quel locus;

g) tutti i picchi dell'elettroferogramma devono essere distinti dalla linea di base.