Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 Art. 23Lettura ed interpretazione del profilo di DNA
Capo IV Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA Sezione I Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici
1. La determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di software dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.
2. Per una corretta assegnazione allelica devono essere seguiti i seguenti criteri minimi standard:
a) ogni corsa elettroforetica deve avere almeno un ladder allelico;
b) in ogni corsa elettroforetica a ciascun campione di PCR deve essere associato uno standard interno di peso molecolare noto;
c) l'assegnazione degli alleli di un profilo del DNA puo' essere fatta solo se tutti i picchi dello standard di cui alla lettera b) sono stati correttamente assegnati;
d) l'assegnazione degli alleli di ciascun profilo del DNA viene effettuata mediante software specifici;
e) l'interpretazione del profilo del DNA deve essere effettuata da due persone distinte o dalla stessa persona in due momenti diversi;
f) i picchi denominati «stutter» devono avere una altezza media non superiore al valore percentuale stabilito dalla validazione del kit commerciale utilizzato per quel locus;
g) tutti i picchi dell'elettroferogramma devono essere distinti dalla linea di base.