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Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. 236 — Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 85Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005

Capo XII INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

In KraftAmtlicher Text

1. Il collaudo e' disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalita' previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovra' corredare il certificato di collaudo.