Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 85Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005
Capo XII INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE
1. Il collaudo e' disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalita' previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovra' corredare il certificato di collaudo.