Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 79Competenze
Capo XII INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE
1. Geniodife sovrintende alle attivita' tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali realizzati fuori del territorio nazionale.
2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti, sono responsabili della manutenzione e gestione delle infrastrutture utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono sotto le responsabilita' dell'Amministrazione militare.