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Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. 236 — Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 8Funzionamento delle infrastrutture (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005

Capo II TIPOLOGIE DI LAVORI

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi dell' art. 95, comma 1, lettera e), del testo unico dell'ordinamento militare , tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, in Italia o all'estero, delle infrastrutture diverse da quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 , rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.

2. La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia o all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 e' di competenza dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed e' disciplinata da apposite istruzioni tecnico-amministrative.

3. Sono fatte salve le diverse previsioni contenute in accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

Note all'art. 8: Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro. Per il citato decreto legislativo 15 n. 208 del 2011 , v. nelle note alle premesse.