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Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. 236 — Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 68Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005

Capo XI LAVORI IN ECONOMIA Sezione I Ambito e procedimenti

In KraftAmtlicher Text

1. L'esecuzione dei lavori in economia e' autorizzata:

a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63;

b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi esecutivi del Genio per i lavori di cui all'art. 62, che comportino manutenzione ordinaria, di cui all'art. 8, comma 1;

c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la compilazione di progetti;

d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento, di cui all'art. 8, comma 2.

2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilita' per i capitoli di spesa di competenza.

3. Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata e' necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.