Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 68Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005
Capo XI LAVORI IN ECONOMIA Sezione I Ambito e procedimenti
1. L'esecuzione dei lavori in economia e' autorizzata:
a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63;
b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi esecutivi del Genio per i lavori di cui all'art. 62, che comportino manutenzione ordinaria, di cui all'art. 8, comma 1;
c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la compilazione di progetti;
d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento, di cui all'art. 8, comma 2.
2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilita' per i capitoli di spesa di competenza.
3. Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata e' necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.