Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 73Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005
Sezione II Contabilita' dei lavori in economia
1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.
2. In maniera analoga si procede per i lavori autorizzati dagli organi esecutivi del Genio.
3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative piu' vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.
4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.
5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali puo' avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere ordinativo o alle scritture private. Le modalita' di accertamento sono oggetto di apposite circolari emanate da Geniodife.