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Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. 236 — Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

Decreto del presidente della repubblica 15 novembre 2012, n. Art. 72

Sezione II Contabilita' dei lavori in economia

In KraftAmtlicher Text

Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio ( art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005 )

1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 70 e 71, la contabilita' deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.

2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalita' dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.

3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo e' trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e per l'inoltro ai fini del pagamento. Sono, altresi', contabilizzate le spese di missione del personale militare e civile della Difesa, qualora impiegato fuori dalla sede di servizio.