Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 98Attivita' del personale addetto ai servizi informatici
Capo VI Attivita' funzionali all'espletamento dei servizi
1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica, nell'ambito dei laboratori di appartenenza, espleta l'attivita' di:
a) controllo dell'efficienza e manutenzione dei sistemi in dotazione;
b) sviluppo di programmi, secondo le direttive del Dipartimento;
c) partecipazione all'attivita' operativa al fine di garantire il funzionamento di strumentazioni informatiche in dotazione, anche per l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamita'.
2. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.