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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 — Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 97Servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale

Capo VI Attivita' funzionali all'espletamento dei servizi

In KraftAmtlicher Text

1. I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , secondo le modalita' indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento.

2. Il personale operativo puo' partecipare ai servizi di cui al comma 1 finalizzati all'espletamento dell'attivita' di soccorso tecnico urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio giornaliero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli.

3. In relazione a quanto previsto dall' articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , il personale operativo privo della piena idoneita' all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, e' impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attivita' di soccorso.

Note all'art. 97: Si riporta il testo dell'articolo 134, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 : «Art. 134 (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). - (Omissis). 2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell' articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 , il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.».