Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 73Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso
Sezione III Dispositivo di soccorso
1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attivita' operativa e comprendono:
a) l'autorimessa;
b) l'officina;
c) i magazzini;
d) i laboratori.
2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 e' disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.