Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 72Servizi di colonna mobile regionale
Sezione III Dispositivo di soccorso
1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualita' di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attivita' di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalita', secondo le modalita' definite dal Dipartimento, sentito, per le attivita' all'estero, il Ministero degli affari esteri.
2. La partecipazione ai soccorsi, nelle calamita' di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione puo' avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento.
3. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamita', i comandi provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative di colonna mobile regionale, secondo criteri di rotazione e nel rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale operativo e' tenuto:
a) a mantenere in ordine e pronte all'uso tutte le dotazioni individuali per la mobilitazione presso la sede in cui presta servizio;
b) ad addestrarsi all'impiego dei mezzi e delle attrezzature di colonna mobile regionale, seguendo i piani e i programmi predisposti dai direttori regionali.
4. L'invio delle squadre e dei mezzi e' assicurato nel piu' breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Capo del Corpo.
5. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.
6. Nell'ambito delle attivita' di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali.
7. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi puo' organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze.
8. Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attivita' di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.