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Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 · Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 161 — Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato. (11G0203)

Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 , e successive modificazioni, dopo il terzo comma dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'articolo 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui vertera' la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c). A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalita' di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma. Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalita' di cui al secondo e terzo comma.».

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 18 del citato regio decreto n. 1612 del 1933 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 18. - La commissione, giorno per giorno, determina su quale materia o gruppo di materie la prova vertera' nel giorno medesimo. Stabilita la materia o il gruppo di materie, la commissione formula tre distinti temi i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali. Non piu' tardi delle ore dieci, il Presidente fa procedere all'appello dei concorrenti, e da uno essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre te. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non e' presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema resta escluso di diritto dal concorso. Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui vertera' la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), b) e c). A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalita' di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma. Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalita' di cui al secondo e terzo comma.».