Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 8
1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonche' 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 , sono abrogati.
2. All'articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 , le parole: «da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono soppresse.
3. All' articolo 28, secondo comma , del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 , le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e «aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato».
4. All' articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 , nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n. 1612 del 1933 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 10. - Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'eta', che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.». - Per il testo vigente dell'art. 18 del citato regio decreto n. 1612 del 1933 , si veda nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 15, primo comma, del citato regio decreto n. 1612 del 1933 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 15. - La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato e' composta da un vice avvocato generale, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle universita', designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale. (Omissis).». - Il testo dell'art. 28, secondo comma, del citato regio decreto n. 1612 del 1933 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 28. - (Omissis). Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di otto punti nel concorso ai posti di avvocato dello Stato e non meno di sei nel concorso ai posti di procuratore dello Stato. (Omissis).». - Il testo dell'art. 33, primo comma, del citato regio decreto n. 1612 del 1933 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 33. - Gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato destinati all'Avvocatura generale nonche' gli avvocati distrettuali dello Stato nominati a tenore dell'art. 31 del testo unico prestano il giuramento prescritto dall' art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , avanti all'Avvocato generale dello Stato o a chi lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato destinati alle Avvocature distrettuali prestano il giuramento avanti il rispettivo avvocato distrettuale o a chi lo sostituisce.».
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 28
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 31
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 33
- Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 2011, n. 1 Art. 6