Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1996, n. 4 Art. 2E c c e z i o n i
1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' conferito senza particolari accertamenti:
a) agli ufficiali di coperta;
b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualita' di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.