Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1996, n. 4 Art. 1R e q u i s i t i
1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
b) avere assolto all'obbligo scolastico;
c) avere compiuto diciotto anni di eta';
d) avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi risultante dall'estratto del "giornale nautico - parte II" appositamente compilato dal comandante della nave, nel quale venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha preso parte in maniera attiva e proficua a tutte le esercitazioni di emergenza compiute a bordo, ovvero aver frequentato con esito positivo un corso di sopravvivenza e salvataggio, previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987 ed avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a nove mesi;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1996, n. 4 Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1996, n. 4 Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1996, n. 4 Art. 74
- Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1996, n. 4 Art. 87