Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 37Indennita' pensionabile
TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).
1. L'indennita' di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , nelle misure derivanti dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Gradi Tenente colonnello L. 876.900 Maggiore L. 861.700 Capitano L. 846.400 Tenente e sottotenente L. 815.900 Maresciallo aiutante S.U.PS L. 831.100 Maresciallo capo L. 815.900 Maresciallo ordinario L. 785.300 Maresciallo L. 754.300 Brigadiere capo L. 785.300 Brigadiere L. 724.300 Vice brigadiere L. 724.300 Appuntato scelto L. 632.100 Appuntato L. 556.400 Carabiniere scelto e finanziere scelto L. 495.300 Carabiniere e finanziere L. 441.900
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)) .