Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 6Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Ruolo: Ruolo dei volontari 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli 1.700.000 2.500.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all' art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990 , sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Tenente - Capitano 2.100.000 2.700.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all' art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990 , e' dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 15 anni 25 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Capitano 2.100.000 4.500.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231 : "Art. 4 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' art.1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) L. 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) L. 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. 2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'art. 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'". "Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all' art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 739 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: Con 15 anni Con 25 anni di servizio di servizio - - a) capitano 2.100.000 4.500.000 b) maggiore 2.800.000 4.500.000 c) tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 d) colonnello 4.500.000 2. Gli importi previsti dall' art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 , per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: Con 19 anni Con 29 anni di servizio di servizio - - a) capitano 2.100.000 2.700.000 b) maggiore 2.100.000 2.700.000 c) tenente colonnello 2.800.000 4.500.000 d) colonnello 3.200.000 4.500.000 (Omissis)".
Verweist auf
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 8
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 13
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 4
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 7
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 37
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 39