Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 22Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento
TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
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3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni.
3-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entita' di tali risorse e' data informazione alla commissione di cui al comma 3.
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4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:
a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) aggiornamento professionale.
5. Ogni anno ciascun dipendente sara' impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma cosi' distribuite:
a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 8
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 13
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 7
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 15
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 35
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 40
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 48