Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 4Commercializzazione delle specie di funghi Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352
1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanita' che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purche' riconosciute commestibili dalla competente autorita' del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' art. 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 16. - 1. E' consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varieta' di funghi freschi spontanei: a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus cibarius; c) Cantharellus lutescens; d) Amanita caesarea; e) Marchella (tutte le specie); f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa; g) Tricholoma georgii; h) Pleurotus eringii; i) Armillaria mellea. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 16