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Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 376 — Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 3Certificazione sanitaria Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

In KraftAmtlicher Text

1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalita' previste dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nota all'art. 3: - Il testo dell' art. 15 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 15. - 1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo le modalita' previste dal regolamento locale d'igiene".