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Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 391 — Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero

Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 17Disposizione transitoria

In KraftAmtlicher Text

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223 , esercivano impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero e che abbiano presentato entro il 23 ottobre 1990 ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 32 della suddetta legge la domanda di concessione, nonche' abbiano inviato la comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 , corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984, sono autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, da chiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero fino alla reiezione della domanda.

Note all'art. 17: Si riporta il testo dell' art. 32 della legge n. 223/1990 dell' art. 4 della legge 4 febbraio 1985, n. 10 , e del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984: "Art. 32. - Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio. - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 , finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 , che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 , corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri". - Si riporta il testo dell' art. 4 della legge n. 10/1985 : "Art. 4 (Comunicazione degli attuali esercenti). - 1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi: a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalita' del responsabile dei programmi; b) ubicazione degli impianti installati; c) indicazione delle zone servite; d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche; e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza; f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima; g) nominativo di identificazione della stazione; g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni. 2. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'art. 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente art. 2 e per la determinazione dei bacini di utenza. 3. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati. 3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'art. 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Si riporta il testo del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984: "Art. 1. - La comunicazione prevista dall' art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei servizi radioelettrici - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, in duplice copia e secondo lo schema allegato al presente decreto. "Art. 2. Alla comunicazione devono essere allegate, in duplice copia, le schede tecniche relative a ciascun impianto compilate secondo le avvertenze e le note esplicative allegate al presente decreto. 3. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche rilasciano gratuitamente agli interessati lo schema di comunicazione, le schede, le avvertenze e le note esplicative indicate agli articoli precedenti".