Decreto del presidente della repubblica 10 luglio 1995, n. 3 Art. 16Revoca - Decadenza - Estinzione
1. L'autorizzazione e' revocata qualora, dopo la sospensione disposta ai sensi dell'art. 15, si verifichi ulteriormente l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione decade:
a) per dichiarazione di fallimento;
b) in caso di trasferimento dell'impianto a terzi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
c) qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio.
3. L'autorizzazione si estingue:
a) per scadenza del termine di durata;
b) per rinuncia del soggetto interessato;
c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso di persona giuridica, quando questa si estingua.