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Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 · Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 177 — Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994

Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 8Effetti dell'adesione

In KraftAmtlicher Text

1. L'accertamento con adesione non e' revocabile ne' soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

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2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale , limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubbtica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51 , 52 , 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate e' opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

))

3. L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.