Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 2Criteri generali da porre a base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria
1. La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base degli elementi risultanti dalle dichiarazioni acquisite provvede a formare gruppi omogenei di contribuenti, per ciascuna annualita', con i seguenti criteri:
a) classificazione dei contribuenti per tipo di modello di dichiarazione dei redditi e per settore economico di appartenenza;
b) ordinamento dei contribuenti in ordine crescente di ricavi e suddivisione in ulteriori venti classi di ricavi;
c) ordinamento dei contribuenti all'interno di ognuna delle classi suddette di ricavo in ordine crescente di redditivita', calcolata rapportando il reddito al ricavo;
d) nell'ambito di ogni classe di cui alla lettera b) suddivisione dei contribuenti in ulteriori dieci gruppi di redditivita'.
2. La societa' di cui al comma 1, per individuare il maggior ricavo relativo a ciascun gruppo omogeneo, provvede a:
a) determinare il reddito medio di ciascun gruppo omogeneo come media aritmetica dei redditi del gruppo;
b) determinare, nell'ambito di ogni classe di ricavo, la differenza tra il reddito medio del gruppo di redditivita' successivo e quello del gruppo in esame;
c) determinare la base per il calcolo del maggior ricavo confrontando la differenza di ogni gruppo di redditivita' con la differenza media della classe di ricavo di appartenenza, attribuendo la maggiore tra le due differenze ai primi quattro gruppi di redditivita' e la differenza media agli altri.
3. La societa' di cui al comma 1, sulla base di quanto disposto nei commi 1 e 2, individua le posizioni soggettive a cui attribuire il maggior ricavo e provvede a:
a) determinare l'importo da assegnare ad ogni contribuente applicando un coefficiente in modo da rendere il maggior ricavo inversamente proporzionale alla redditivita' dichiarata;
b) incrementare il ricavo dichiarato di ciascun contribuente dell'importo cosi' determinato, tenuto conto che l'incremento non puo' essere inferiore ad un valore minimo dipendente dal ricavo dichiarato. L'incremento del ricavo non puo' essere inferiore a L. 500.000 per le persone fisiche e a L. 1.250.000 per le societa', le associazioni tra professionisti e gli enti commerciali.
4. I criteri di determinazione del maggiore ricavo di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della attivita' esercitata, non sono classificabili per gruppi omogenei.
5. I criteri indicati nel presente articolo escludono, ad ogni effetto di legge, ai fini dell'accertamento con adesione, l'applicabilita' dell' art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni; l'applicabilita' dei coefficienti presuntivi, di cui all' art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e successive modificazioni; nonche' la liquidazione e la riscossione delle maggiori imposte di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 .
6. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate le relative metodologie di calcolo.
Note all'art. 2: - Il testo dell' art. 8, primo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 , e' il seguente: "I soggetti previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all' art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160 , al controllo globale per tutti i tributi". - Il testo dell' art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' il seguente: "Art. 12. - 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'. L'accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita', i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni. 3. (Abrogato). 4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', nonche' i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita', mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria. 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale ". - Il testo dell' art. 11-bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , e' il seguente: "Art. 11-bis (Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). - 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che esercitano attivita' commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell' art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , come modificato dall' art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 19
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 331
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 39
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 55
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 6
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 75
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 79
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 8
- Decreto del presidente della repubblica 13 aprile 1995, n. 1 Art. 87