Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 30 Art. 5Ripartizione del personale
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione dell' art. 1, commi 2 e 3, della legge 4 dicembre 1990, n. 368 , il personale appartenente al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e' ripartito tra i due nuovi servizi in attuazione delle piante organiche previste dall'art. 4.
Nota all'art. 5: - Il testo dell' art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 368/1990 (Riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "2. A ciascun Servizio e' preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della tabella A allegata alla citata legge n. 349 del 1986 . 3. Il personale appartenente al Servizio sara' ripartito tra i servizi in base ai compiti ai quali era preposto".