Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 30 Art. 4Ripartizione della dotazione organica
1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite in pianta organica le seguenti unita' di personale: un dirigente generale del ruolo tecnico; un dirigente superiore del ruolo tecnico; un dirigente superiore del ruolo amministrativo; un primo dirigente del ruolo amministrativo; due primi dirigenti del ruolo tecnico; dieci unita' delle qualifiche funzionali tecniche 7a, 8a e 9a; trenta unita' delle qualifiche funzionali 6a e 7a, di cui quindici con la qualifica di ufficiale ecologico e quindici con la qualifica di segretario; ventitre unita' delle qualifiche funzionali 4a e 5a, di cui quattro con la qualifica di coadiutore meccanografo, nove con la qualifica di assistente ecologico e dieci con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo; quattro unita' delle qualifiche funzionali 2a e 3a, con la qualifica di commesso; quindici esperti di cui all' art. 9 della legge 9 novembre 1988, n. 475 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ; tredici esperti di cui all' art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253 ; cinque unita' di cui all' art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 .
2. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite in pianta organica le seguenti unita' di personale: un dirigente generale del ruolo tecnico; un primo dirigente del ruolo tecnico; due unita' delle qualifiche funzionali amministrative 7a, 8a e 9a; sei unita' delle qualifiche funzionali tecniche 7a, 8a e 9a; undici unita' delle qualifiche funzionali 6a e 7a, di cui sei con la qualifica di ufficiale ecologico e 5 con la qualifica di segretario; nove unita' delle qualifiche funzionali 4a e 5a, di cui uno con la qualifica di coadiutore meccanografo, tre con la qualifica di assistente ecologico e cinque con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo; due unita' delle qualifiche funzionali 2a e 3a con la qualifica di commesso; quindici esperti di cui all'ordine di servizio 2 giugno 1989; cinque esperti di cui all' art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253 .
Note all'art. 4: - Il testo dell' art. 9 della legge n. 475/1988 gia' citata (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 9 (Personale). - 1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola e' collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente". - Il testo dell' art. 10 della legge n. 253/1990 gia' citata (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 10. - 1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 , per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unita', personale di professionalita' adeguata alle diverse attivita' da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso e' corrisposta una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993". - Il testo dell' art. 10 della legge n. 441/1987 gia' citata (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 10. - 1. E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu' attivita' previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 . L'albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione. 2. A partire dalla data di effettiva operativita' dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 . Per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unita' di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 30 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 30 Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 30 Art. 6
- Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 30 Art. 9