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Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. · Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. 49 — Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 9Il consiglio di amministrazione

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio di amministrazione dell'ICE e' nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da rappresentanti, di comprovata esperienza, dei seguenti organismi:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante di ciascuno dei seguenti altri Ministeri: finanze; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio ed artigianato; partecipazioni statali;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT);

f) dodici rappresentanti degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

2. Fanno altresi' parte del consiglio di amministrazione:

a) tre membri in rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare, designati dalla commissione di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;

b) quattro membri, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.

3. I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate in caso di vacanza, nel corso del quinquennio, hanno validita' sino alla scadenza del quinquennio stesso.

4. Decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta di designazione, il Ministro del commercio con l'estero puo' procedere alle nomine sino al raggiungimento dei due terzi dei componenti del consiglio di amminitrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6. In tal caso e sino alla integrazione del collegio, le deliberazioni di quest'ultimo si intendono approvate ove ricevano il voto favorevole di diciannove membri, ovvero del presidente e di diciasette ulteriori membri.

5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del presidente dell'Istituto.

6. Il consiglio e' convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi l'opportunita' e, di norma, una volta a trimestre. Il presidente procede altresi' alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dalla maggioranza dei componenti il comitato esecutivo, ovvero dal collegio dei revisori.

7. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio di amministrazione stabilisce le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio stesso e nomina tra i dirigenti dell'Istituto, su proposta del presidente, il segretario del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed il segretario supplente.

Nota all' art. 9 : L' art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) istituisce una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale, con il compito di esprimere il proprio parere in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione tra le regioni del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (di cui all'art. 9) e dei contributi speciali previsti dall' art. 119, terzo comma, della Costituzione , destinati a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole (di cui all'art. 12). La commissione suddetta e' stata nominata con decreto ministeriale 6 luglio 1972 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 20 luglio 1972) che ha cosi' disposto: "E' costituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la commissione interregionale prevista dall' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale. La commissione e' presieduta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica. I servizi di segreteria della commissione sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica".