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Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. · Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. 49 — Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 11Il comitato esecutivo

In KraftAmtlicher Text

1. Il comitato esecutivo e' nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e dura in carica cinque anni. E' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

a) i consiglieri di cui alle lettere a) ,

b) ,

c) e g) dell'art. 9, comma 1; b) uno dei consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 9, comma 2; c) tre dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'art. 9, comma 2.

2. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione e salva altresi' la possibilita' di sottoporre al consiglio di amministrazione delibere di particolare importanza, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. Il regolamento del personale e le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto possono demandare singole attribuzioni al presidente e al direttore generale, ferma restando la possibilita' di avocazione da parte del comitato esecutivo.

3. Le delibere del comitato che istituiscono o sopprimono servizi centrali o uffici periferici sono soggette, con le modalita' di cui all'art. 10, comma 4, all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri ove si tratti della istituzione o soppressione di uffici all'estero, nonche' loro sezioni o unita' sussidiarie.

4. Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, ogni dieci giorni. Il presidente procede altresi' alla convocazione su richiesta formulata da almeno tre componenti del comitato esecutivo o dal collegio dei revisori.

5. Per la validita' delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

6. Nel caso di cui al comma 4 dell'art. 9 e' in facolta' del Ministro del commercio con l'estero garantire la integrale composizione del comitato chiamandone temporaneamente a far parte non piu' di due consiglieri di amministrazione in sostituzione di membri non tempestivamente designati, quando non sia possibile ritenere prorogata la nomina precedente.

7. In caso di assenza del presidente, il comitato e' presieduto dal componente di volta in volta designato dal presidente stesso, ovvero, se la designazione non sia stata fatta, dal membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'art. 8.

8. Il comitato esecutivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio.

9. Il presidente dell'Istituto informa il consiglio di amministrazione delle delibere adottate dal comitato esecutivo e riferisce sull'attuazione delle direttive.