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Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. · Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. 49 — Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 20Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

1. Fino all'emanazione del regolamento del personale e sino alla data dalla quale avranno decorrenza gli effetti delle deliberazioni di cui all' art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106 , deliberazioni i cui effetti non potranno avere decorrenza retroattiva in sede di prima applicazione, lo stato giuridico del personale dell'Istituto e, rispettivamente, il trattamento economico dello stesso e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 18, comma 3, restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre disposizioni legislative applicabili al personale dell'Istituto.

2. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1989, n. 106 , che intendono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 5, comma 5, della legge stessa, conservano, all'atto del trasferimento ad altra amministrazione pubblica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', quiescenza e previdenza disciplinato dalle disposizioni di cui al comma 1. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e i criteri di cui all' art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , come integrato dall' art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 .

3. In sede di prima applicazione dell'art. 18, comma 3, l'accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative puo' avere durata inferiore al triennio onde consentire il coordinamento temporale con le scadenze della contrattazione collettiva nazionale del settore assicurativo.

4. La disposizione di cui all'art. 3, comma 6, si applica anche ai fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale per il 1989.

5. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818 , e' abrogato.

Note all'art. 20: - Il testo dell' art. 5 della legge n. 106/1989 e' riportato in nota all'art. 18. - L' art. 2 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' cosi' formulato: Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo art. 3. Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonche' qualsiasi facolta' impositiva. Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo art. 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione. I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'art. 3; sono altresi' vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici. Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'art. 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi. Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento del personale, e' disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: 1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze; 2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti. Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio. Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera". - Il D.P.R. n. 551/1987 concerne: "Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell' art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72 ". - Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni". - Il testo dell' art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento. 2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . 3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione e' consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuita' dei servizi prestati. 4. L'indennita' di anzianita' o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilita', considerando la complessiva anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento. 5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo". L'articolo surriportato richiama la legge n. 29/1979 recante: "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali". - Il D.P.R. n. 818/1978 recava: "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero".