Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 18Personale dell'Istituto
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, e' regolato dai princi'pi del codice civile . Per gli aspetti di cui al comma 2, il regolamento del personale estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificita' connesse all'attivita' dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.
2. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali ed alle istanze e livelli di rappresentativita', le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilita' del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilita' professionale e territoriale.
3. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all' art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ivi compresi quelli affidati alla contrattazione con le organizzazioni sindacali in materia di profili professionali, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi stipulati su base triennale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le relative delibere del consiglio di amministrazione integrano il regolamento del personale una volta intervenuta l'approvazione del Ministero vigilante, che ha luogo previa verifica di compatibilita' a norma dell' art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106 . Resta fermo, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, quanto previsto dall' art. 5, comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 106 .
4. Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti economici di attivita', previdenza e quiescenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Si applicano in particolare al personale dell'Istituto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26 .
Note all'art. 18: - Il testo dell' art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei princ/'pi di cui all' art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego: 1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche; 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario; 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento; 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge". - Il testo dell' art. 5 della legge n. 106/1989 (Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero) e' il seguente: "Art. 5. - 1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all' art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilita' con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresi' determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sara' adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso e' tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2. 4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attivita' e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. 5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e secondo i criteri di cui all' art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 ". - La legge n. 26/1980 concerne: "Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 5
- Decreto del presidente della repubblica 18 gennaio 1990, n. Art. 97