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Decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1986, n. 74 · Decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1986, n. 749 — Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia

Decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1986, n. 74 Art. 4

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L'art. 9 della "Parte II - Ordinamento didattico - Facolta' di agraria", e' soppresso e cosi' sostituito: Art. 9 - La facolta' di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, in scienze forestali e in scienze biologiche. Dopo l'art. 26, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze biologiche: Art. 27. Laurea in scienze biologiche. - La durata del corso di studi e' di quattro anni. Insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene; 13) genetica. Insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) biologia generale; 3) antropologia; 4) biologia delle razze umane; 5) etnologia; 6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 7) idrobiologia e pescicoltura; 8) patologia generale; 9) microbiologia; 10) parassitologia; 11) entomologia agraria; 12) fisiologia vegetale; 13) patologia vegetale; 14) geologia; 15) paleontologia; 16) statistica; 17) scienza dell'alimentazione. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari.