Decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1986, n. 74 Art. 3
L'art. 1 della "Parte I - Disposizioni generali" e' soppresso e cosi' sostituito: Art. 1 - L'Universita' degli studi della Tuscia comprende la facolta' di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e in scienze biologiche e la facolta' di lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.