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Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. · Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 — Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87

Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. Art. 8Articolazione degli orari

Capo III ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'attuazione dei principi contenuti nell'articolo precedente, gli accordi di comparto definiranno modalita' dettagliate di articolazione dell'orario di lavoro secondo i criteri seguenti:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro (flessibilita' e articolazione giornaliera, turnazione, reperibilita', tempo parziale, tempo determinato). I diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;

b) limitazione del ricorso al lavoro straordinario ai casi assolutamente eccezionali per periodi predeterminati e in base ai carichi di lavoro facendo anche ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori, e inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto delle modalita' e del monte ore definito a livello di comparto; e) presenza in servizio di tutto il personale contemporaneamente e per un congruo numero di ore nelle attivita' lavorative in cui sia possibile e sia concordata l'adozione del sistema dell'orario flessibile giornaliero; i periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalita' da precisare nella contrattazione decentrata; d) individuazione dei settori nei quali il lavoro possa essere effettuato per turni, determinando il numero massimo di turni notturni consentibili nell'arco del mese ed effettuabili da ciascun operatore; sono fatte salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' e da eventi naturali; e) modalita' di ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale garantendo la volontarieta', la reversibilita', la sua articolazione, in rapporto alle esigenze organizzative e a quelle dei lavoratori e alle funzioni esercitate ed individuando il contingente massimo consentito di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale nell'ambito della previsione legislativa.

2. La programmazione delle modalita' organizzative per l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio - ivi comprese le incentivazioni economiche - sara' definita in sede di contrattazione di comparto e decentrata secondo le previsioni dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.