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Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. · Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 — Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87

Decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1986, n. Art. 7Orario di lavoro

Capo III ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

In KraftAmtlicher Text

1. In tutti i settori, si provvedera' a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potra' essere comunque superiore a 2 ore settimanali.

2. Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalita' per l'attuazione di tale obiettivo, che dovra' essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987.

3. Nell'ambito delle modalita' organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza.

4. L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalita' per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono.

5. La programmazione dell'orario di servizio e la articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto: della migliore efficienza e produttivita' delle pubbliche amministrazioni; della piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati.

6. Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli altri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini: individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estendera', a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza; definendo le attivita' a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate.

7. A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari: all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio; all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale; alle modalita' di riscontro della congruita' tra scelte operate e miglioramento della qualita' del servizio.